Dallo scorso 1 luglio è entrato formalmente in vigore il bonus 110%, o ecobonus. Questo provvedimento fa parte del cosiddetto Dl Decreto rilancio nella legge di conversione.
Fatta questa dovuta premessa, cerchiamo di capire cos’è il bonus 110%, almeno in sostanza, come funziona e come fare per usufruirne.
Risparmio energetico e rischio sismico ridotto senza costi
L’ecobonus 110% consentirà di effettuare tutti i lavori di adeguamento per il risparmio energetico e per la riduzione del rischio sismico di un edificio senza sostenere costi, dal momento che il Decreto Rilancio consente l’attribuzione di questa spesa alle banche o alle imprese che si occupano di sostenere tali lavori e non più alle famiglie o ai condomini. Questa misura è partita lo scorso 1 luglio e si protrarrà fino al 31 dicembre del 2021. Gli immobili di edilizia residenziale pubblica potranno invece contare su un’estensione del bonus fino al 30 giugno 2022.
Per ottenere i rimborsi, inoltre, non sono più necessarie le documentazioni delle spese per dieci anni, ma ne bastano cinque. Importante anche la novità della detrazione del 90% in caso di acquisto di una polizza assicurativa contro le calamità naturali. Quest’ultima misura è stata estesa anche in zone geografiche che prima non erano comprese in questa agevolazione: oltre alla zona 1, dunque, anche la 2 e la 3 (considerata, quest’ultima, a basso rischio sismicità).
Cosa viene compreso nell’agevolazione: gli interventi che si possono eseguire
Tra gli interventi finanziati dall’ecobonus 110% figura senz’altro ciò che può essere eseguito sulle parti comuni degli edifici. Sostituzione di impianti di climatizzazione, di riscaldamento o di raffrescamento, impianti per l’acqua calda a pompa di calore, a condizione che la classe energetica venga migliorata preferibilmente di due livelli. L’avanzamento (anche di almeno una classe energetica) bisogna dimostrarlo attraverso l’Ape, cioè l’Attestato di prestazione energetica, che tutti i tecnici esperti ed abilitati possono rilasciare. Si potrà spendere fino a 30 mila euro per ognuna delle unità che vanno a comporre l’edificio su cui si eseguono i lavori. Il bonus vale anche per eventuali bonifiche di impianti e se si ha intenzione di demolire e ricostruire un edificio, o ristrutturarlo.
Un altro tipo di intervento che viene finanziato riguarda quello che si attua su edifici monofamiliari, sugli stessi lavori previsti da quelli per gli edifici multifamiliari e per lo stesso importo (30 mila euro).
Ci sono poi i lavori sul cappotto termico. Chi volesse usufruire del bonus per questo tipo di intervento deve sapere che non può interessare più del 25% della superficie dell’edificio e con l’utilizzo di specifici materiali isolanti (si veda il Decreto Ambiente del 2017). La somma entro cui si deve restare è di 60 mila euro.
A questi lavori primari possono essere aggiunti anche degli interventi cosiddetti “trainanti”: colonnine per la ricarica di auto elettriche, montaggio di pannelli solari e di accumulatori di energia ad essi collegati, interventi previsti dal precedente ecobonus. Nell’agevolazione sono introdotte anche le seconde case, mentre ne sono esclusi gli alloggi di lusso come ville, casali, castelli, abitazioni in villa, o “abitazioni di tipo signorile”. Il documento di attuazione è comunque in evoluzione, questo va specificato (sono ancora in corso degli emendamenti).
Beneficiari dell’ecobonus 110% e documenti da presentare per ottenerlo
A beneficiare dell’ecobonus 110% sono innanzitutto i condomini, per i quali la misura sembra essere stata pensata apposta. Possono poi usufruirne anche le persone fisiche, a patto che non esercitino professioni né abbiano imprese con attività immobiliari. Tra i beneficiari vi sono inoltre gli IACP (Istituti Autonomi delle Case Popolari), come società in “house providing” e per interventi relativi ad edilizia abitativa ed edilizia residenziale pubblica. Infine, potranno beneficiare del bonus anche le cooperative sociali pubbliche.
Ed ecco invece la documentazione da presentare.
Innanzitutto è necessario un placet da parte del condominio, se si vuole intervenire su parti di edificio in comune. Servirà poi il visto di conformità per l’Agenzia delle Entrate, che deve essere rilasciato dai Caf o dal commercialista. Dell’Ape (Attestato di prestazione energetica) abbiamo già detto sopra, rilasciato da un tecnico esperto ed iscritto ad un albo, per il miglioramento delle classi energetiche. Aggiungiamo però che questa certificazione va presentata prima e dopo i lavori che si ha intenzione di portare a termine.
È infine necessaria una comunicazione all’ENEA, agenzia nazionale per l’energia e le nuove tecnologie energetiche.
Il tutto nella comunicazione della modulistica dovrà avvenire esclusivamente in forma telematica (secondo quanto disposto da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate).
Per chi rilascia documenti falsi sono previste sanzioni piuttosto salate, che vanno dai 2 ai 15 mila euro.
La verifica spetterà al ministero dello Sviluppo Economico.