Grazie alla nuova fideiussione bancaria o assicurativa aumentano le tutele per l’acquirente di una casa in costruzione: infatti con il decreto del Ministero della Giustizia n.125/2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24/8/2022, applicabile ai contratti che partono da settembre 2022, la fidejussione cambia veste e diviene uno strumento capace di fornire maggiori tutele a chi acquista un immobile, tramite l’inserimento di nuove tutele per l’acquirente e vincoli per i garanti.
La nuova fideiussione tutela gli acquirenti di un immobile nel caso di crisi dell’impresa per pignoramento, fallimento e altre situazioni, garantendo ai compratori la restituzione delle somme già versate, tra cui caparre, anticipi e interessi. Le banche e le assicurazioni dovranno servirsi di un modello di garanzia fideiussoria che vieta loro di non rispettare le garanzie promesse e di rispettare una serie di clausole pattuite, compresa quella di non poter recedere.
Il nuovo modello di fideiussione apre a una serie di nuove garanzie per gli acquirenti:
- obbligo di indicare in modo chiaro l’importo massimo garantito all’interno del contratto fideiussorio.
- Le condizioni delle fideiussioni sono derogabili, ma solo se più favorevoli per il beneficiario.
- Con il nuovo modello standard per la garanzia fideiussoria il compratore è sollevato dall’obbligo di far causa preventiva al costruttore inadempiente per poter richiedere rimborso al garante.
- Il garante è obbligato a rimborsare l’acquirente nel caso di morosità del costruttore, nel caso in cui non avesse pagato alle banca e all’assicurazione il dovuto per la garanzia.
- È stato fissato il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di indennizzo, tramite PEC o raccomandata, per il pagamento della garanzia.
- Se il compratore ottiene l’immobile attraverso prelazione, in caso di vendita all’asta, dovrà restituire le eventuali somme eccedenti rispetto al prezzo pagato, ricevute dalla banca o dall’assicurazione.
Ricordiamo inoltre che esiste un’altra forma di tutela per l’acquisto di un immobile in costruzione: si tratta infatti della stipula del compromesso tramite notaio (Preliminare trascritto). Si deve trattare necessariamente di un atto pubblico e non di semplici scritture private tra le parti. Al preliminare trascritto va allegato il Capitolato opere unitamente agli elaborati del progetto.